Sant’Arpino. Iter di approvazione del bilancio. Il TAR respinge i ricorsi delle opposizioni. Sono stati presentati tardivamente

Sant'Arpino      Non è riuscita la spallata delle opposizioni alla maggioranza. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato sui tre ricorsi presentati dai consiglieri comunali di minoranza, Salvatore Lettera, Iolanda Boerio, Francesco Pezone, Nicola Della Rossa e Anna Pezzella per le presunte irregolarità che avrebbero interessato l’iter di approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione e dei rendiconti, respingendoli  in quanto gli stessi sono stati presentati oltre il termine dei sessanta giorni previsto dalla normativa. Nello specifico il TAR li ha dichiarati "irricevibili per tardività".

Il TAR ha, in pratica, accolto le tesi dell'Ente guidato dal sindaco Ernesto Di Mattia, difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, che in via preliminare aveva sostenuto "l’irricevibilità del ricorsi per tardività degli stessi".

I Giudici amministrativi hanno evidenziato come sia "fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso alla stregua delle seguenti considerazioni. Non può invero dubitarsi che il dies a quo per l’impugnazione degli atti amministrativi cominci a decorrere dalla piena conoscenza dell’atto e che tale generale principio trovi applicazione anche con riguardo ai consiglieri comunali, con la conseguenza che per coloro i quali abbiano partecipato alla deliberazione oggetto di contestazione tale termine decorre dalla data in cui essa è stata adottata, se essi vi hanno preso parte (cfr. TAR Campania, sez. I, 16 giugno 2020, n. 2427; TAR Puglia, sez. III, 29 gennaio 2009, n. 136). Risulta agli atti che nel corso della seduta i ricorrenti abbiano espressamente posto la questione del mancato rispetto del termine di deposito di 20 giorni della proposta di bilancio e dei relativi allegati, chiedendone lo stralcio dall’ordine del giorno e la posticipazione della discussione sulla proposta di rendiconto di gestione per l'annualità 2019 ad una successiva seduta consiliare.  I ricorrenti hanno abbandonato l’aula nel momento in cui tale questione pregiudiziale è stata respinta e si è deciso di porre ugualmente in votazione il progetto di bilancio, di modo che se è vero che essi non hanno preso parte alla delibera contestata, è altresì vero che essi avevano piena contezza del mancato accoglimento della propria questione pregiudiziale e della lamentata lesione alle proprie prerogative. Le censure articolate nel ricorso, infatti, non concernono il contenuto della delibera di approvazione del bilancio, ma la violazione delle proprie prerogative consiliari che sarebbero state lese per effetto della contestata violazione del termine di venti giorni di cui all’art. 227 del TUEL. Ora, i ricorrenti erano pienamente consapevoli, per aver preso parte alla relativa discussione preliminare, che il Consiglio avrebbe comunque discusso e votato la proposta di bilancio, essendo stata respinta la richiesta di rinvio della votazione. Ne consegue che per essi il termine di impugnazione decorreva dalla data di adozione della delibera (30 dicembre 2021) e non già da quella della pubblicazione (decorrente dal 20 gennaio 2022), in base al principio della piena conoscenza come sopra declinato per il caso di impugnazioni proposte dai Consiglieri comunali. In definitiva il ricorso notificato in data 18 marzo 2022 deve considerarsi tardivo rispetto alla data di approvazione della delibera del 30 dicembre 2021 con la conseguente irricevibilità del gravame".

 
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