Cesa. Il Tar riconosce la validità del PUC. L’amministrazione comunale “E’ una sconfitta per chi ha remato contro e le opposizioni”

Nel mentre l’amministrazione comunale, attraverso il consigliere delegato all’urbanistica Domenico Mangiacapra, è impegnata nel dare attuazione e continuità al Piano Urbanistico Comunale, è giunta una importante sentenza del Tar Campania, che conferma la validità e l’efficacia dello strumento urbanistico. La Ottava Sezione dei Tribunale Amministrativo ha rigettato i ricorsi dei signori Giovanna Compagnone, Teresa Compagnone, Nicola Sagliocco e Cesario Sagliocco, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Fedele e Anna Mele, nonché ha dichiarato inammissibili gli interventi dei signori Maurizio Palma, Luigi Bove, Rosa Marzocchella, rappresentati e difesi sempre dagli stessi avvocati. “Chi ha presentato il ricorso – spiega il sindaco Enzo Guida – ha chiesto l'annullamento della delibera del consiglio comunale con la quale si approvava il Puc”. Tra i motivi principali di annullamento vi era la presunta mancata trasmissione degli atti alla Provincia. Il Tar, esprimendo un principio di diritto oramai consolidato e pacifico, ha dichiarato inammissibile gli interventi dei signori Palma, Bove e Marzocchella, i quali avrebbero dovuto, in quanto portatori di un “interesse concreto ed attuale”, presentare un autonomo ricorso al Tar e non intervenire in un giudizio pendente. Per altro i giudici rilevano un altro motivo di inammissibilità, rappresentato dal fatto che “l’atto di intervento non è stato neppure notificato al Comune di Cesa”. In aggiunta è specificato che per “consolidata giurisprudenza” le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale “si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione; Comuni)” , per cui i giudici possono limitare il loro sindacato solo alla verifica di “di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi”, non potendo essere censurate le scelte di pianificazione. Il Tar ha accolto, dunque, le tesi del difensore del Comune, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Costanzo. Inoltre “le censure, con le quali si contesta la legittimità di un atto di pianificazione urbanistica per mancanza della V.A.S. o per vizi inficianti tale procedura sono inammissibili, per difetto di interesse, se queste non abbiano alcun nesso con la destinazione urbanistica delle aree oggetto del giudizio”.

La sentenza del Tar chiarisce, in maniera definitiva, che la presunta mancata acquisizione del parere della Provincia non incide sulla legittimità del piano”, aggiunge il sindaco Guida. Si legge, infatti, che dal ricorso non è dato comprendere in che modo le descritte violazioni si sono riverberate sul nuovo inquadramento urbanistico delle proprietà dei ricorrenti, che sono stati condannati a pagare pure le spese di giudizio. “E’ una affermazione importante sulla legittimità di un piano che è in corso di applicazione ma è anche la sconfitta - prosegue il sindaco – delle opposizioni che, da sempre, hanno chiesto la “bocciatura” di questo strumento, perché la Provincia non aveva espresso il parere”. “Pensiamo a questo punto che chi non voleva questo piano, comportatisi come “nemici della città”, debbano avere il coraggio di ammettere di essersi sbagliati”.

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