Sant’Arpino, affidamento impianto pubblica illuminazione. Il segretario comunale:”Procedura non conforme alla normativa vigente”
SANT'ARPINO. La procedura di affidamento relativa all'intervento straordinario per l'impianto di pubblica illuminazione "non risulta conforme alla normativa che regola l'affidamento di tali lavori, anche dal punto di vista della regolarità contabile".
È stata molto chiara l'ormai ex segretaria comunale Fabiana Lucadamo nella replica ufficiale alla nota protocollata in data 22 novembre dai consiglieri del gruppo di minoranza Salvatore Lettera e Iolanda Boerio che chiedevano di verificare la regolarità del procedimento con cui venivano affidati lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di pubblica illuminazione per un importo complessivo di 18mila euro più Iva.
Il massimo funzionario comunale, ora in servizio presso il Comune di Grumo Nevano, ha evidenziato che nella determina di affidamento, la numero 162 del 28 ottobre 2021, molteplici sono i punti non conformi alla normativa vigente che regola questo tipo di procedure.
Nel provvedimento in questione non risultano parti conformi all'articolo 192 del Tuel, in base al quale "la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base".
Inoltre dalla determina non si evince, secondo il segretario, la motivazione in merito alla scelta dell'affidatario, "neanche con riferimento al dato della pregressa e documentata esperienza dell’impresa (da verificarsi anche alla luce della sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 2292/2021) né alla eventuale iscrizione in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, né del rispetto del principio di rotazione". La dottoressa Lucadamo, inoltre, sottolinea nella nota inviata a Lettera e a Boerio che dal provvedimento numero 162 risulta essere poco chiara anche la congruità degli importi determinati, "in considerazione del fatto che, come si evince dalla nota prot. 17357/2021, nei comuni limitrofi i medesimi lavori (ovvero per lavori di maggiore entità e per 12 mensilità) gli importi sembrerebbero essere nettamente inferiori a quelli di cui all’affidamento oggetto del presente controllo".
Il funzionario comunale, poi, ha evidenziato importanti carenze burocratiche per ciò che concerne l'impegno spesa e il principio di rotazione.
"La determina a contrarre, per quanto attiene all’impegno di spesa, - scrive il segretario nella lunga nota - non può limitarsi a dare atto che nel bilancio è stata prevista la spesa necessaria a garantire l’appalto e che ci si riserva di procedere all’impegno della stessa a seguito di aggiudicazione. Tale modus operandi, pur rilevando che nel bilancio è stata prevista la spesa derivante dal contratto di che trattasi, non appare in linea con il principio generale secondo cui l’impegno di spesa è elemento necessario ed indispensabile della procedura di affidamento e deve sempre precedere la procedura stessa, non può essere successivo all’aggiudicazione. Secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, anche a voler considerare la determina a contrarre, con la quale viene indetta la gara, una prenotazione della spesa, che si tramuta in un impegno definitivo sullo stanziamento a seguito di aggiudicazione, non vi può essere coincidenza fra aggiudicazione e lo stanziamento di bilancio. (Deliberazione ANAC n. 971 del 20.09.2017)".
"Ancora, nel prendere atto che, con determina n° 182 de1 27.12.2018, veniva affidato il medesimo servizio, alla medesima ditta, per il periodo 01 gennaio - 30 giugno 2019, - continua la dottoressa Lucadamo nella nota - si chiede riscontro in merito al rispetto del principio della rotazione, in quanto la rotazione viene in considerazione nel caso di due appalti che si succedono — ed il primo, come più volte evidenziato, potrebbe essere stato assegnato anche con procedura ad evidenza pubblica -, esigendo non una prestazione “fotocopia” (come bene si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2292/2021) ma prestazioni omogenee. Ciò che il giudice richiede, in pratica, ed è circostanza che fa scattare l'obbligo di rotazione è che si crei una continuità di prestazioni. Sempre la sentenza appena citata pone in evidenza la questione del “bagaglio tecnico” di conoscenze, che il pregresso affidatario non può utilizzare strumentalmente".
Prima di dare mandato all'attuale responsabile dell'area di riferimento di dare riscontro alla nota, un'ultima riflessione la segretaria comunale la fa sulla straordinarietà dell'affidamento. "Se con la determina n° 182 de1 27.12.2018, veniva affidato il medesimo servizio, alla medesima ditta, per il periodo 01 gennaio - 30 giugno 2019, come può parlarsi di interventi di manutenzione straordinaria?"